Il mio libro di Diritto Privato cita testualmente:
In rosso ho segnato i pasaggi più interessanti......la legge e chiara, l'utente che riceve su licenza un software NON PUO' farci quello che vuole ma è limitato da clausole (non vessatorie) ben preciseContratti software
Sono molto più complessi di quelli relativi all'hardware.
Con il decreto legislativo 518 della CEE il software viene fatto rientrare nelle opere dell'ingegno e nelle opere letterarie facendolo ricadere nella tutela della legge 633 del 1941 sul diritto d'autore; l'autore acquista i diritti morali e di sfruttamento economico all'atto stesso della creazione; l'eventuale registrazione al registro della SIAE ha esclusivamente finalità di prova. Le clausole che vengono introdotte nel contratto devono essere conformi al decreto legislativo 518, che disciplina anche le attività riservate all'autore (attività riservate) e le attività che non necessitano consenso da parte dell'autore (utilizzazioni libere).
Attività riservate (a chi detiene i diritti di utilizzazione, sostanzialmente il distributore)
Il titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica ha diritto ad effettuare (o di autorizzare altri ad effettuare) tre generi di attività:
- riproduzione (permanente o temporanea, totale o parziale): la riproduzione (rispetto alla duplicazione) include anche la copia virtuale che è presente in memoria nel momento in cui viene caricato il programma (la legge riserva al titolare anche l'uso del programma);
- traduzione, adattamento, trasformazione: il titolare può fare la manutenzione del programma sia per renderlo più efficace sia per eliminare gli errori (l'eliminazione degli errori è concessa senza dover richiedere autorizzazioni);
- distribuzione al pubblico (compresa localizzazione dell'originale o di copie): la prima vendita di una copia del programma nella CEE esaurisce (al fine di evitare forme monopolistiche) il diritto di distribuzione di detta copia all'interno della comunità (la copia può essere rivenduta) ma il titolare può controllare ulteriori locazioni (noleggi); una volta venduta ogni copia, il titolare deve sentirsi remunerato. Se il primo atto distributivo è una locazione o licenza d'uso, il titolare conserva il diritto di controllare i successivi atti di distribuzione (la copia non può essere rivenduta né rilocata)
Libere utilizzazioni (QUESTE SONO LE UNICHE COSE CHE POSSIAMO FARE NOI)
Si intendono con questo termine gli usi non soggetti ad autorizzazioni del titolare; esiste un divieto di impedire contrattualmente le seguenti attività:
- utilizzo del programma conformemente alla sua destinazione (atti di caricamento e svolgimento del programma e correzione degli errori (senza decompilare è impossibile);
- copie di riserva: non si può impedire a chi ha diritto di usare una copia del programma di eettuare una copia di back-up del programma (l'unica eccezione a tale regola si ha quando la copia di riserva viene fornita dal fornitore stesso);
- analisi, studio e sperimentazione esterna del funzionamento del programma: viene consentito lo studio esterno, cioè senza decompilazione del programma non solo ai fini dell'uso ma anche al solo scopo di studiarne il funzionamento.
Licenza d'uso del software
Descrizione
Questi contratti sono utilizzati per il software commercializzato in serie; la licenza trasferisce all'utente solo i diritti d'uso del software e non i diritti di proprietà dello stesso: non è quindi consentita né la rivendita, né la locazione, né la concessione d'uso a terzi.
Contenuto e limiti
Generalmente le licenze sono a tempo indeterminato; raramente hanno limiti territoriali e spesso hanno limiti di ambiente operativo (hardware e software).Di solito la licenza vale per una sola macchina, ma è possibile acquistare licenze multiple per risparmiare.
Libere utilizzazioni
Sono concesse:
- copia di back-up;
- correzione degli errori;
- caricamento in memoria per l'utilizzo;
- decompilazione per l'interoperabilità.
Cessione del contratto e sublicenza
Non è consentito cedere la licenza né sublicenziare; solo in alcuni casi ciò è consentito previo assenso scritto del concedente.
Regime delle garanzie e responsabilità
Di solito viene esclusa ogni responsabilità dell'impresa produttrice (interruzione di attività, mancato guadagno, perdite economiche imputabili a difetti del software). I rimedi a disposizione del consumatore sono: riconsegna del software, rimborso o sostituzione del software difettoso. Non sono lecite clausole che prevedono la non responsabilità del fornitore in seguito a danni o persone, clausole che limitano le azioni del consumatore nei confronti del fornitore e clausole che prevedono l'adesione a clausole che non si conoscono.
La licenza a strappo
Questo tipo di licenza è adottato sul software di larga scala.
Le condizioni contrattuali sono scritte sull'involucro che contiene il software ed una clausola prevede che l'apertura della confezione sigillata comporta l'accettazione del contratto (in altri casi viene fatta compilare una cartolina). Sono inefficaci le condizioni che non possono essere conosciute se non dopo aver concluso il contratto (ad es. condizioni all'interno della confezione stampata o schermate video durante l'installazione).![]()